Abbattimento degli alberi condominiali: quale maggioranza?
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L’assemblea condominiale è il luogo nel quale vengo assunte le decisioni circa le parti comuni dell’edificio, la gestione dei beni in comune ed il riparto delle spese.

Circa la gestione del giardino condominiale e degli alberi che ne fanno parte possono sorgere talvolta controversie e dissensi circa la potatura o l’abbattimento degli stessi.

Posto infatti che l’amministratore in caso di necessità ed urgenza, come ad esempio nel caso in cui l’albero rischi di cadere o di recare pregiudizio a costruzioni ad esso adiacente, ha la facoltà di provvedere all’abbattimento, sottoponendo, con l’ordine del giorno della prima assemblea utile ai condomini la ratifica del proprio operato, ci si chiede che cosa accade nel caso in cui alcuni condomini intendano far approvare una delibera con la quale si richiede l’abbattimento di alberi che non rischino di arrecare alcun pregiudizio.

La giurisprudenza a tale proposito ha fatto luce sulla questione sulla base di due differenti considerazioni.

La prima considerazione che viene in rilievo è quella secondo la quale gli alberi che insistano sul giardino condominiale debbano considerarsi beni comuni che verrebbero meno in caso di abbattimento.

Sul punto la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 478 del 06.02.2008 ha avuto modo di affermare che: “L’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione , a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore”.

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Roma con la sentenza 10 novembre 2003 n. 35832 per l'abbattimento di un cedro del Libano, sostituito da altro albero di alto fusto, unitamente a tre Thuje, due abeti e un ciliegio e con l'eliminazione di due aiuole[1].

La seconda considerazione che viene in rilievo è quella secondo la quale gli alberi del giardino condominiale integrerebbero il decoro architettonico del complesso condominiale stesso e pertanto a norma dell’art. 1120, comma 2, c.c. deve ritenersi necessario il consenso di tutti i condomini per le innovazioni che alterino il decoro architettonico (in cui rientra dunque l’abbattimento di alberi), sia per le innovazioni che possano arrecare pregiudizio o rendere inservibili alcune parti comuni al godimento e all'uso anche di un solo condomino.

In questo senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza18 aprile 1994, n. 3666 che, la quale ha ritenuto sussistente l'obbligo della partecipazione alle spese da parte di tutti i condomini, allorché le parti siano funzionali al decoro architettonico dell'edificio condominiale.

A tale proposito Trib. Roma, sez. V, 24 giugno 2009 n. 14079 ha ritenuto, valorizzando l’elemento contrattualistico, che gli alberi ad alto fusto siano considerabili “elemento ineliminabile” del decoro architettonico ove questi siano stati piantati in un momento antecedente o contestuale alla costituzione del condominio.

[1] In dottrina richiamano il precedete e sembrano recepire il medesimo principio De Tilla Maurizio, Codice del nuovo condominio commentato, CEDAM, 2016 – Ed. IV, pp. 487-488, Marcello Daniela, L’assemblea di condomino, in AA.VV., La comunione e il condomino, Cedam, 2013, Vol. III, p. 317; Avigliano Lina, L'abbattimento degli alberi condominiali costituisce innovazione vietata, in Guida al Diritto, marzo 2012.