Il recesso del socio di s.n.c.
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L’art 2285, comma 1 del codice civile stabilisce che “ciascun socio è libero di recedere dalla società quando essa è costituita a tempo indeterminato: questo perché non sono ammessi vincoli obbligatori perpetui”.

Il recesso del socio può essere esercitato per giusta causa o senza giusta causa.

Nel caso sussista una giusta causa, il socio può sempre recedere senza necessità di preavviso.

A titolo esemplificativo è stata ritenuta sussistente una giusta causa nel caso di mancata esclusione di un socio nonostante il verificarsi di una causa di esclusione, nel caso di ripetuta violazione dell’obbligo di rendicontazione; nel caso di rifiuto di esibizione delle scritture contabili e l’assunzione di iniziative di grande rilievo economico senza il consenso dei soci e degli amministratori; nel caso di violazione da parte degli altri soci o amministratori, di obblighi contrattuali o di doveri generali di fedeltà, nel caso di violazione dell’obbligo di correttezza e diligenza che facciano venir meno il rapporto fiduciario.

L’esercizio della facoltà di recesso in tali ipotesi può essere effettuato senza preavviso e attraverso (preferibilmente) comunicazione scritta quale una lettera raccomandata.

La dichiarazione del recesso per giusta causa deve contenere la motivazione.

Il socio, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1476 c.c. deve comunicare o comunque far conoscere individualmente e personalmente il proprio recesso a tutti gli altri soci.

Quanto al momento nel quale il recesso è efficace deve essere posto in evidenza come l’art. 1477 stabilisca che, qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, il recesso opera dal momento in cui la dichiarazione del recesso è portata a conoscenza degli altri soci.

Non è richiesto in alcun caso il consenso o l’accettazione da parte degli altri soci.

Il socio una volta che ha comunicato la propria volontà di recedere perde la sua qualità di socio, anche prima di aver ottenuto la liquidazione della sua quota di partecipazione.

Recentemente, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la controversia circa la liquidazione spettante al socio receduto, pur in presenza di una clausola compromissoria che devolva la relativa controversia ad arbitri resta di competenza del giudice ordinario.

Quanto invece al caso in cui il recesso sia esercitato senza giusta causa, questo dovrà essere comunicato con un preavviso di 3 mesi ai sensi dell’art. 2285, comma 3 c.c. con le medesime modalità sopra citate.

Il recesso, in tal caso, avrà efficacia decorsi i 3 mesi di preavviso.

Il recesso del socio è soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 1479, a mente del quale, uno degli amministratori deve iscrivere l’avvenuto recesso nel registro delle imprese.

L’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla notizia di recesso.

Per effetto dell’iscrizione il socio receduto è libero della responsabilità per le obbligazioni sociali sorte dopo la data del recesso e da tale momento il socio receduto non potrà più impegnare la società nei confronti dei terzi.

In mancanza di iscrizione nel registro delle imprese il recesso del socio sarà opponibile nei confronti della società e nei confronti degli altri soci ma non nei confronti dei terzi.